Le dimissioni dei genitori vanno convalidate all’Ispettorato anche durante il periodo di prova

13 Ottobre 2025

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nota 13 ottobre 2025 n. 14744

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Con nota n. 14744/2025 il Ministero del Lavoro chiarisce che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza, ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino, devono essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro o dall’Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, a norma dell’articolo 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001, anche se presentate durante il periodo di prova.

Nel sottolineare come l’obbligo della convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale durante il periodo cd. “protetto” sia uno strumento di tutela per garantire la genuina volontà della lavoratrice e/o del lavoratore in un momento particolarmente delicato della vita familiare – posto che le dimissioni presentate durante il periodo protetto potrebbero essere indotte dal datore di lavoro e mascherare, quindi, un licenziamento sostenuto da motivazioni discriminatorie – il Ministero rileva che nella normativa di legge non si rinviene alcuna espressa esclusione della predetta procedura in corrispondenza del periodo di prova: la tutela della genitorialità deve dunque prevalere sulla libera recedibilità delle parti durante il periodo di prova.