Le indennità obsolete convertite in welfare vanno tassate in regime ordinario
Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 195 del 30 luglio 2025
Con la risposta n. 195/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le indennità obsolete soppresse dal CCNL e trasformabili dai lavoratori in prestazioni di welfare aziendale non possono beneficiare del regime di esclusione previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, del TUIR. L’Agenzia ribadisce il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro: se il welfare sostituisce voci retributive (anche se eliminate per obsolescenza), i relativi valori assumono comunque rilevanza reddituale e devono essere tassati secondo le regole ordinarie. Solo i premi di risultato, convertiti in welfare nei limiti e condizioni fissate dalla legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), godono dell’esenzione. Nel caso in esame, la possibilità per il dipendente di optare tra indennità ad personam o welfare aziendale conferma la natura sostitutiva della misura, incompatibile con l’esclusione dal reddito.