Legge 18 settembre 2021, n. 125, in G.U. 18 settembre 2021 n. 224
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.
Per ciò che attiene alla materia lavoro, da segnalare, nella legge, la conferma delle disposizioni sui trattamenti di integrazione salariale per le imprese di rilevante interesse strategico nazionale e il correlato blocco dei licenziamenti (art. 3).
In particolare, le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. Ai datori di lavoro che presentano la domanda di accesso resta preclusa, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966. Tali sospensioni e preclusioni non trovano, tuttavia, applicazione nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo (art. 2112 c.c.) e nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Vengono inoltre stanziati 10 milioni di euro ai fini dell’attivazione dei servizi di outplacement per la ricollocazione professionale, per l’anno 2021, a beneficio di dipendenti di aziende poste in procedura fallimentare, in amministrazione straordinaria o di lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione per cessazione dell’attività (art. 3-bis).