Legge 2 novembre 2019 n. 128, in G.U. del 2 novembre 2019 n. 257 di conversione del decreto legge n. 101 del 2019, recante misure urgenti per la tutela del lavoro e per la soluzione di crisi aziendali. Testo coordinato.

2 Novembre 2019

Convertito in legge, con consistenti modificazioni, il decreto legge sui riders.

Tipo di Atto: Normativa (leggi, decreti, etc.)

La legge di conversione contiene, rispetto al decreto (del quale si è data notizia nel n. 16), alcune interessanti novità nella disciplina dei riders. Tra le più rilevanti, viene anzitutto ampliata la platea dei collaboratori autonomi organizzati (compresi i riders) cui si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, non richiedendosi più che la collaborazione sia esclusiva, ma solo prevalente né che il potere organizzativo dell’impresa si estenda anche alla definizione del luogo e dei tempi di lavoro. Inoltre viene ampliata la disciplina per tutti i lavoratori autonomi in genere, che svolgono la consegna di beni altrui, in ambito urbano con l’ausilio di velocipedi e veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali. Il contratto deve essere provato per iscritto e la definizione dei criteri di determinazione del compenso complessivo è affidata alla contrattazione collettiva; in mancanza, viene escluso il cottimo e garantito ai lavoratori un compenso minimo orario parametrato sui minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti, oltre a un’indennità non inferiore al 10% per il lavoro notturno, in giorni festivi o in condizioni metereologiche sfavorevoli. Viene infine estesa a questi lavoratori la disciplina antidiscriminatoria, quella a tutela della libertà e dignità e di protezione dei dati personali. L’applicazione della nuova disciplina sul compenso si applica decorsi 12 mesi dalla conversione in legge del decreto.
Sezione: rapporto di lavoro