Licenziamenti collettivi indiretti mediante trasferimenti collettivi distanti
Corte di giustizia UE, sentenza 4 giugno 2026, in causa n. C-907/24
I dipendenti di un’unità produttiva situata in Campania erano stati licenziati per essersi rifiutati di trasferirsi in Sardegna a seguito del trasferimento in tale nuova sede di tutta l’unità. Impugnando il trasferimento e il licenziamento che era seguito al loro rifiuto di trasferirsi, avevano sostenuto che si sarebbe trattato di un vero e proprio licenziamento collettivo “indiretto”, che, come tale, avrebbe dovuto osservare la relativa disciplina, viceversa elusa. Proposta in corso di giudizio alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale relativa alla nozione di licenziamento, ai fini dell’applicazione della disciplina eurounitaria dei licenziamenti collettivi, la Corte, premesso che, date le finalità perseguite, la nozione di licenziamento al riguardo rilevante non può essere interpretata restrittivamente, afferma che vi rientra anche il fatto che il datore proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, alla modifica sostanziale di un elemento essenziale del rapporto di lavoro per ragioni non inerenti la persona del lavoratore stesso. Il luogo di lavoro può essere considerato elemento essenziale del rapporto, interessato da una modifica sostanziale in base alla valutazione di circostanze quali la temporaneità o non del trasferimento, la distanza tra le due sedi e l’eventuale adozione di misure di compensazione.