Licenziamento adottato in costanza di malattia del lavoratore
Nullità – Successivo provvedimento espulsivo – Superamento del periodo di comporto – Legittimità – Sussiste.
Corte di cassazione, sentenza 18 novembre 2014 n. 24525
Abstract
In caso di licenziamento nullo intimato in regime di stabilità reale, il datore di lavoro può nuovamente licenziare il dipendente per un fatto sopravvenuto.
Commento
Nel caso esaminato, un dipendente era stato licenziato per superamento del periodo di comporto (in cui in caso di assenza per malattia è garantita la conservazione del posto di lavoro) quando ancora non aveva superato la relativa durata e poi era stato nuovamente licenziato per averla superata successivamente. La Corte, valutato come nullo e quindi privo di effetti il primo licenziamento, ritiene possibile un nuovo licenziamento per un fatto sopravvenuto. Dovrebbe altresì ritenersi (ma la Corte non affronta questo problema, perché non proposto al giudizio) che alla nullità del primo licenziamento conseguano comunque gli effetti risarcitori per il dipendente previsti dall’art. 18 S.L. Diversamente dall’ipotesi in cui il primo licenziamento sia nullo, nel caso in cui sia solo annullabile, la giurisprudenza di cassazione non è uniforme, dato che alcune sentenze (ad es. Cass. nn. 10394/2005 e 5125/2006) non consentono la possibilità di un secondo licenziamento fino a che il primo non sia stato annullato (di avviso contrario sono invece, ad es., Cass. nn. 6055/2008 e 1244/2011).
Sezione: Rapporto di lavoro.