Licenziamento disciplinare – Contestazione consistente nell’addebito al lavoratore di un generale at …

3 Dicembre 2014

Licenziamento disciplinare – Contestazione consistente nell’addebito al lavoratore di un generale atteggiamento di noncuranza delle ordinarie regole collaborative –Legittimità – Non sussiste

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, sentenza 3 dicembre 2014 n. 25608
Abstract
In materia di sanzioni disciplinari, quali il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, la gravità delle infrazioni va valutata con riferimento sia al profilo soggettivo (la colpa) che a quello oggettivo (il danno).
Commento
Il licenziamento disciplinare era stato irrogato ad un bancario per una svista nella contabilizzazione di una operazione di sportello, peraltro senza conseguenze dannose e per un “complessivo atteggiamento di completa mancanza delle ordinarie regole collaborative”. La Corte ha ritenuto, in base al principio enunciato, parziale la valutazione dei giudici di merito della gravità della prima contestazione e assolutamente generica e quindi violativa del diritto di difesa del dipendente la seconda contestazione. La sentenza è interessante soprattutto per l’analisi che compie preliminarmente in ordine alla nozione di interpretazione giurisprudenziale delle norme (la nomofilachia) da parte della Cassazione, in particolare quando si tratti di norme elastiche (giusta causa; buona fede; etc.).
Sezione: Rapporto di lavoro