Licenziamento per giusta causa – Direttore istituto di credito – Irregolarità nella concessione di m …
Licenziamento per giusta causa – Direttore istituto di credito – Irregolarità nella concessione di mutui – Proporzionalità della sanzione espulsiva – Sussiste
Corte di cassazione, sentenza 1° settembre 2015 n. 17366
Abstract
Verso la scomparsa, per via giurisprudenziale, della necessaria affissione del codice disciplinare in caso di licenziamento per mancanze?
Commento
Da una fase in cui l’affissione del codice disciplinare era sempre dovuta ai fini della legittimità della sanzione disciplinare, la Corte è poi passata ad affermare che in caso di licenziamento disciplinare, le cui causali sono stabilite dalla legge (giusta causa e giustificato motivo soggettivo), il codice disciplinare (contenente la specificazione delle mancanze che danno luogo al licenziamento) e la relativa affissione non sono necessari. E per specificare il tipo di mancanze riconducibili alle nozioni percepibili da tutti di giusta causa e giustificato motivo, faceva in un primo tempo riferimento alla violazione di norme etiche fondamentali del viver civile e di norme penali. Viceversa il codice disciplinare e la relativa affissione erano, secondo questo orientamento, necessari quando la mancanza si riferisce a quelle norme particolari, dettate dal datore di lavoro nella singola azienda per conformare l’organizzazione dell’attività produttiva secondo i suoi desiderata. Ora, con la sentenza in esame (che giunge al termine di un lungo percorso di progressiva svalutazione della necessità del codice disciplinare nei licenziamenti), la semplice violazione di disposizioni aziendali relative al modus operandi della specifica attività all’interno di una organizzazione costruita dal datore di lavoro esonera, ai fini del licenziamento, dall’onere del codice disciplinare e della relativa affissione. Per i quali è allora legittima la domanda di quale spazio operativo residui.
Sezione. Rapporto di lavoro.