Licenziamento via whatsapp o dimissioni di fatto? Reintegrato il lavoratore

13 Novembre 2025

Tribunale di Napoli Nord, 13 novembre 2025

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Giudice campano ha accolto il ricorso del lavoratore, respingendo la tesi difensiva aziendale volta a qualificare l’interruzione del rapporto come dimissioni per fatti concludenti. La società sosteneva infatti che il messaggio espulsivo inviato su whatsapp provenisse da un soggetto privo di potere rappresentativo (il contabile) e non dall’amministratore, configurandosi come atto di un soggetto senza rappresentanza. Di conseguenza, l’azienda argomentava che, non essendo il licenziamento efficace, la mancata ripresa del servizio da parte del dipendente dovesse intendersi come volontà di recedere volontariamente dal rapporto. Il Tribunale ha giudicato infondata tale ricostruzione basandosi sulle dichiarazioni rese in udienza dall’amministratore stesso, il quale aveva preventivamente discusso il licenziamento del ricorrente, aveva cessato il versamento dei contributi subito dopo l’invio del messaggio e non aveva mai invitato il dipendente a riprendere servizio. Accertata l’esistenza del licenziamento, lo stesso è stato dichiarato nullo per mancanza di contestazione disciplinare e la società è stata condannata alla reintegrazione del lavoratore.