L’utilizzo dei permessi legge 104: ci sono dei limiti alla possibilità di effettuare controlli, e l’assistenza al disabile include anche le attività collaterali
Tribunale di Venezia, 17 giugno 2025
Il Tribunale di Venezia ha dichiarato la illegittimità dei controlli difensivi disposti dal datore di lavoro per verificare la condotta di un lavoratore che fruiva da poco più di un mese dei permessi previsti dalla l. 104/1992, attuati in assenza di un preventivo e fondato sospetto circa la commissione di un illecito da parte del dipendente. Il giudice ha ritenuto tale attività di controllo una violazione delle garanzie di dignità e riservatezza del lavoratore, con conseguente inutilizzabilità delle risultanze investigative ai fini del procedimento disciplinare. Il Tribunale ha, inoltre, escluso l’utilizzo abusivo dei permessi da parte del dipendente, ribadendo che la nozione di “assistenza” al familiare disabile non si esaurisce nella mera presenza fisica accanto all’assistito, ma include lo svolgimento di attività collaterali e incombenze necessarie a soddisfarne i bisogni e a migliorarne le condizioni di vita. Il giudice ha ritenuto insussistente l’addebito e ha annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e il relativo risarcimento del danno.