Mancata determinazione dell’orario part-time e variazioni unilaterali: illegittimità della condotta datoriale e risarcimento del danno

16 Agosto 2025

Tribunale di Pavia, 16 agosto 2025

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale di Pavia ha accertato l’illegittimità della condotta di un datore di lavoro che aveva omesso di predeterminare per iscritto la collocazione temporale della prestazione di una lavoratrice part-time, procedendo negli anni a continue e unilaterali variazioni dell’orario. La giudice ha ritenuto che la pratica di sottoporre alla dipendente, con preavviso minimo, numerose schede di modifica dei turni contenenti la dicitura “di comune accordo” non costituisse idonea pattuizione, ma una mera clausola di stile. Tale comportamento è stato giudicato elusivo della normativa in materia di orario di lavoro e di clausole elastiche, realizzando di fatto una flessibilità ad libitum del datore di lavoro.

In accoglimento del ricorso, la giudice ha provveduto a determinare essa stessa le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, contemperando le esigenze del datore di lavoro con le responsabilità familiari della lavoratrice ed escludendo il lavoro domenicale in quanto non imponibile ai lavoratori part-time ai sensi del CCNL applicato. L’azienda è stata condannata a risarcire il danno per la mancata determinazione dell’orario, determinato in via equitativa indipendentemente dalla prova della sussistenza e dell’entità del pregiudizio subito dalla lavoratrice.