Mancata prova del licenziamento orale o delle dimissioni: conseguenze
Corte di Cassazione, sentenza 24 novembre 2025, n. 30823
In un giudizio promosso per l’accertamento dell’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, con richiesta di differenze retributive e per la dichiarazione di nullità del licenziamento orale, la Cassazione ha modo di ribadire: (i) diversamente dal settore del lavoro pubblico, in quello privato non vige il principio di parità di trattamento tout court tra i dipendenti, per cui l’eventuale differenza di retribuzioni non integra di per sé discriminazione; (ii) in caso di rapporto di lavoro non regolarizzato, le differenze retributive vanno calcolate sottraendo gli importi di fatto percepiti dalla retribuzione lorda spettante, senza operare la “lordizzazione” dei primi; (iii) il lavoratore che deduce il licenziamento orale ha l’onere di provare l’estromissione dal lavoro, ma la mancata prova del licenziamento non consente automaticamente di presumere le dimissioni: se il datore le invoca, è lui a doverle dimostrare; in mancanza di prova sia del licenziamento sia delle dimissioni (o di altra causa estintiva) deve ritenersi la giuridica continuità del rapporto di lavoro, con diritto del dipendente al risarcimento dei danni causati dal momento della messa in mora del debitore (implicita nella domanda di tutela reale o obbligatoria).