Ministero del lavoro, decreto 15 dicembre 2015, in Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2016 n. 7
Pubblicato sulla G.U. il decreto del Ministro del lavoro che definisce le modalità di compilazione del nuovo modulo per le dimissioni, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e per la relativa revoca nonché quelle per la trasmissione del modulo al datore di lavoro e da questi alla direzione territoriale del lavoro competente.
Con la nuova disciplina, che sostituisce quella stabilita dalla legge Fornero a decorrere dal 16 marzo 2016, vene resa più sicura l’autenticità, anche quanto alla data, delle dimissioni o dell’adesione alla risoluzione consensuale del lavoratore attraverso una procedura per la verità piuttosto complessa. Resta il problema (di cui viceversa si faceva carico la legge Fornero con le norme abrogate dall’art. 26 D. Lgs. n. 151 del 2015) del “Che fare” se il lavoratore non si dimette formalmente per iscritto attraverso il modulo ministeriale, ma si allontana dal lavoro e basta. Che succede se dopo un anno ci ripensa? Forse è giusto ipotizzare una terza ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a iniziativa del lavoratore: l’abbandono definitivo di fatto del lavoro, il cui onere probatorio grava naturalmente, in caso di contestazione, sul datore di lavoro. – Sezione: normativa primaria e secondaria.