Ministero dell’Interno e altri, circolare congiunta n. 5969 del 27 ottobre 2023

27 Ottobre 2023

Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025.

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Con la circolare n. 5969/2023, emanata congiuntamente dai ministeri dell’Interno, del Lavoro, dell’Agricoltura e del Turismo, sono state fornite istruzioni operative e chiarimenti in merito ai flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio italiano per il triennio 2023-2025, così come stabilito dal decreto-legge n. 20/2023, convertito con legge n. 50/2023.

La circolare ricorda anzitutto i settori e le professioni per i quali può essere richiesto il nulla osta all’ingresso: autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici. Potranno pertanto presentare istanza di nulla osta i soli datori di lavoro i cui codici Ateco rientrano nei predetti settori produttivi.

Oltre ai citati settori occupazionali, l’ingresso è previsto anche per colf e badanti e per assistenti socio-sanitari.

Riguardo al settore dell’autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus, l’istanza di nulla osta può essere presentata solo per i cittadini stranieri provenienti da Stati in cui vigono accordi di reciprocità sul riconoscimento delle patenti di guida equipollenti: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Corea (solo patente D), Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina.

La circolare chiarisce inoltre che rientrano nel settore occupazionale agricolo anche i lavoratori inquadrati quali operai florovivaisti e il personale addetto all’allevamento di animali, così come previsto dal ccnl di settore. Sia per il settore agricolo, sia per quello turistico-alberghiero verranno riconosciute in via prioritaria le istanze presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro.

La circolare ricorda infine che il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio non è più tenuto ad ottenere una quota e non è quindi più necessario osservare il cd. “click day”. In sostanza in qualsiasi momento dell’anno potrà presentare domanda di conversione e se non sussistono motivi ostativi ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.