Mobbing nel pubblico impiego tra responsabilità contrattuale e fatto illecito extracontrattuale
Corte di Cassazione, sentenza 12 febbraio 2026, n. 3103
Tribunale e Corte d’appello avevano condannato una dirigente medica, direttrice di un Centro di salute mentale, al risarcimento dei danni subiti da una psichiatra a causa di condotte persecutorie e vessatorie che avevano comportato il suo esautoramento dalle funzioni assistenziali. I giudici di merito avevano invece escluso la responsabilità dell’Azienda sanitaria, ritenendo che essa avesse vigilato e adottato misure a tutela della lavoratrice. Posto dalla direttrice il problema della incompatibilità della sua condanna con l’assoluzione definitiva dell’Azienda sanitaria, in considerazione dell’immedesimazione organica della prima nella seconda, la Cassazione, richiamata la nozione giurisprudenziale di mobbing, ricondotto alla responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., ricorda peraltro che ove la relativa condotta venga svolta da un dipendente per finalità personali, va esclusa la sua riferibilità all’Amministrazione. Accertata l’assenza di responsabilità dell’ente e la riferibilità delle condotte alla sola dirigente, la Corte la riqualifica in termini di fatto illecito, ai sensi dell’art. 2043 c.c., a cui non osta l’impostazione originaria della domanda in termini di “mobbing”/violazione dell’art. 2087 c.c., poiché il giudice può procedere alla corretta qualificazione giuridica dei fatti allegati, senza mutare petitum e causa petendi.