Mobilità d’ufficio della dirigenza sanitaria e tutela della professionalità

26 Aprile 2026

Corte di Cassazione, ordinanza 26 aprile 2026, n. 11177

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un dirigente medico, transitato dalla Croce Rossa Italiana all’INPS nell’ambito di una procedura di mobilità d’ufficio, aveva lamentato di essere stato adibito a funzioni inferiori (medico di I fascia anziché di II fascia), chiedendo il risarcimento del danno da demansionamento; i giudici di merito avevano respinto la domanda, ritenendo inapplicabile nelle procedure di mobilità d’ufficio la garanzia della salvaguardia del livello raggiunto. La Cassazione, accogliendo il ricorso del medico, osserva che: (i) anche nel pubblico impiego e anche in caso di mobilità d’ufficio, la tutela della professionalità del dipendente impone di verificare in concreto la coerenza delle mansioni assegnate rispetto al bagaglio professionale acquisito; (ii) per la dirigenza, che non designa determinate mansioni, ma l’attitudine professionale a ricoprire alcuni incarichi, alla cui attribuzione non è applicabile il limite di cui all’art. 2103 c.c., tuttavia, in caso di esercizio dello ius variandi, è imposto al datore l’osservanza della regola generale del rispetto e sviluppo della professionalità acquisita dal dirigente.