Mobilità d’ufficio della dirigenza sanitaria e tutela della professionalità
Corte di Cassazione, ordinanza 26 aprile 2026, n. 11177
Un dirigente medico, transitato dalla Croce Rossa Italiana all’INPS nell’ambito di una procedura di mobilità d’ufficio, aveva lamentato di essere stato adibito a funzioni inferiori (medico di I fascia anziché di II fascia), chiedendo il risarcimento del danno da demansionamento; i giudici di merito avevano respinto la domanda, ritenendo inapplicabile nelle procedure di mobilità d’ufficio la garanzia della salvaguardia del livello raggiunto. La Cassazione, accogliendo il ricorso del medico, osserva che: (i) anche nel pubblico impiego e anche in caso di mobilità d’ufficio, la tutela della professionalità del dipendente impone di verificare in concreto la coerenza delle mansioni assegnate rispetto al bagaglio professionale acquisito; (ii) per la dirigenza, che non designa determinate mansioni, ma l’attitudine professionale a ricoprire alcuni incarichi, alla cui attribuzione non è applicabile il limite di cui all’art. 2103 c.c., tuttavia, in caso di esercizio dello ius variandi, è imposto al datore l’osservanza della regola generale del rispetto e sviluppo della professionalità acquisita dal dirigente.