No alla revocatoria fallimentare per le retribuzioni

5 Maggio 2026

Corte di cassazione, ordinanza 5 maggio 2026 n. 12715

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Avendo accertato il pregresso pagamento dell’associazione poi fallita a un dipendente di retribuzioni arretrate, il curatore del fallimento aveva in proposito promosso l’azione revocatoria, nonostante che la legge fallimentare esonerasse dalla stessa “… i pagamenti di corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti … del fallito”, sostenendo che l’esenzione riguardi unicamente i corrispettivi erogati in relazione di contestualità con le prestazioni, essendo la ratio della norma la tutela della continuità aziendale. La Cassazione respinge l’interpretazione riduttiva, alla luce del tenore letterale della norma, che non contiene limitazioni del tipo indicato e della sua ratio, volta a tutelare il diritto del lavoratore alla retribuzione nell’ampia dimensione indicata dall’art. 36 Cost., rispetto alla quale resta irrilevante il momento dell’effettiva corresponsione della stessa.