Nullo il licenziamento della dirigente in maternità senza colpa grave: risarcito anche il danno per le affermazioni sessiste
Tribunale di Treviso, 4 marzo 2026
Il Giudice ha accolto il ricorso di una lavoratrice in stato di gravidanza avverso il licenziamento per giusta causa comminatole per asserito uso non consentito della carta di credito aziendale per fini personali e per asserite responsabilità del sovraccarico di magazzino. Il Tribunale oltre a giudicare infondata nel merito la posizione datoriale, ha accertato la natura discriminatoria e vessatoria di diverse condotte perpetrate dall’amministratore delegato della società, tra cui espressioni denigratorie e ordini palesemente sessisti, come l’aver imposto alla dirigente di preparare il caffè durante le riunioni “in quanto donna”. Di conseguenza, la società e l’amministratore delegato sono stati condannati in solido al pagamento di 50.000 euro a titolo di risarcimento per il danno da discriminazione e 1.725 euro per il danno biologico da inabilità temporanea, oltre alle retribuzioni mensili dal giorno del licenziamento fino alla reintegra effettiva della lavoratrice.