Nullo il patto di non concorrenza per indeterminatezza e indeterminabilità del limite di luogo: non va bene la clausola generica di “remotizzazione”
Tribunale di Milano, 2 aprile 2026
Il Tribunale, in sede di reclamo nell’ambito di una procedura d’urgenza, ha riformato l’ordinanza concessa dal primo Giudice all’impresa che aveva agito nei confronti dell’ex dipendente lamentando la violazione del patto di non concorrenza, ritenendo nullo il relativo patto. Requisito essenziale per la validità dell’impegno a limitare la propria attività dopo la cessazione del rapporto è infatti la determinatezza o almeno la determinabilità dei limiti di luogo, i quali devono risultare chiari e precisi fin dal momento della conclusione del contratto, al fine di consentire la corretta formazione del consenso del lavoratore. Nello specifico, risulta indeterminabile la clausola c.d. di “remotizzazione” che estende il divieto non solo al luogo di esecuzione fisica della prestazione, ma anche a qualsiasi luogo dal quale il lavoratore possa produrre “in tutto o in parte” i propri effetti nelle aree geografiche individuate.