Omessi accomodamenti e trasferimento del disabile: è discriminazione diretta
Tribunale di Verbania, 10 marzo 2026
Il Tribunale ha qualificato come discriminazione diretta il trasferimento di un lavoratore disabile a oltre 90km di distanza, disposto senza aver prima esperito il tentativo di adottare ragionevoli accomodamenti presso la sede originaria. Richiamando i precetti della Corte di Giustizia UE, il Giudice ha chiarito che il datore di lavoro non può limitarsi a una generica verifica di repêchage, ma deve dimostrare di avere profuso uno sforzo diligente per abbattere le barriere organizzative che ostacolano la partecipazione del dipendente su base di uguaglianza. In assenza di tale prova, il provvedimento di trasferimento è nullo poiché viola l’obbligo di protezione sancito dall’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. 216/2003. Il Giudice ha ordinato l’immediata reintegra del ricorrente presso la sede di provenienza e l’assegnazione di mansioni compatibili con il suo stato di salute; ha altresì condannato la società al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa considerando il protrarsi della condotta discriminatoria e il relativo stress psicofisico subito dal lavoratore.