Pacta sunt servanda: conseguenze dell’inadempimento all’obbligo di riassumere
Corte di cassazione, ordinanza 27 agosto 2025, n. 24016
Trasferito ad altra impresa nel quadro di una cessione di ramo d’azienda, con patto di riassunzione in caso, tra l’altro, di licenziamento per g.m.o., un dirigente, licenziato per riorganizzazione aziendale dal cessionario, promuove azione nei confronti dell’originario cedente, inadempiente all’obbligo di riassumerlo, chiedendo la costituzione coattiva del rapporto di lavoro ex art. 2932 c. c. e in subordine, il risarcimento danni pari alle retribuzioni ommesse. Accogliendo parzialmente le domande del dirigente, la Cassazione afferma che: (i) per ottenere la costituzione coattiva del rapporto è necessario che il patto relativo specifichi tutti gli elementi del futuro rapporto di lavoro, nella specie ritenuti viceversa indicati solo genericamente; (ii) la violazione del patto genera comunque un obbligo di risarcimento pari quantomeno alle retribuzioni perdute dal momento dell’inadempimento a quello della sentenza d’appello; tale importo può essere ridotto solo se il datore di lavoro prova l’aliunde perceptum o percipiendum, prova non offerta nel caso in esame; (iii) la situazione di riorganizzazione aziendale in cui versa la società non incide sulla piena vincolatività del patto.