Patto di non concorrenza: legittimo il corrispettivo parametrato alla durata del rapporto

8 Gennaio 2026

Corte di Cassazione, ordinanza 8 gennaio 2026, n. 436

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un caso che vedeva un lavoratore contestare la validità di un patto di non concorrenza per indeterminatezza del corrispettivo – pattuito in € 5.200 annui, corrisposti in costanza di rapporto e parametrati alla durata del rapporto stesso –, la Corte d’appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva escluso la nullità del patto, affermando che la durata del rapporto incide sulla verifica della congruità del compenso ex art. 2125 c.c., e non sulla sua determinatezza, con conseguente condanna del lavoratore al pagamento della penale per violazione del patto. La Cassazione, nel rigettare il ricorso del lavoratore, osserva che: (i) la durata del rapporto di lavoro non incide sulla determinatezza o determinabilità del corrispettivo del patto di non concorrenza, ma rileva esclusivamente ai fini della verifica della sua congruità, trattandosi di piani distinti di validità; (ii) è determinabile il corrispettivo pattuito su base annua e parametrato alla durata effettiva del rapporto, anche se non è indicata una somma complessiva predeterminata al momento della stipula; (iii) nel caso concreto, la Corte d’appello aveva motivatamente escluso la manifesta iniquità o sproporzione del corrispettivo, anche in ragione dell’importo complessivo maturato (€ 26.000) e della limitazione del divieto a uno specifico settore merceologico, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità.