Pensionamento a quota 100: TFS e diritto a una quota dell’ex coniuge divorziato

1 Settembre 2025

Corte di Cassazione, sentenza 1° settembre 2025, n. 24289

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il Tribunale aveva negato agli eredi di una donna divorziata il diritto a una quota del trattamento di fine servizio (TFS) maturato dall’ex coniuge, collocato in quiescenza con il regime di pensionamento anticipato c.d. Quota 100 (pensione accessibile con almeno 62 anni di età e 38 di contributi). Secondo i giudici di primo grado, al momento del decesso della donna (successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dell’ex marito, ma anteriore alla liquidazione del TFS) il credito non era ancora sorto. La Corte d’Appello, in riforma della sentenza, aveva invece ritenuto che il diritto fosse già maturato con la cessazione del rapporto e, quindi, entrato nel patrimonio della donna, trasmissibile ai suoi eredi. La Cassazione conferma la decisione di secondo grado affermando che: (i) ai sensi dell’art. 12-bis l. 898/70, il diritto del coniuge divorziato titolare di assegno e non risposato sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro dell’altro coniuge; la successiva percezione del TFS, cui fa riferimento la norma, integra soltanto una condizione di esigibilità del credito; (ii) la disciplina speciale del regime Quota 100 non incide sul momento di insorgenza del diritto, che resta ancorato alla cessazione del rapporto, ma differisce ex lege soltanto l’erogazione, per ragioni di equilibrio finanziario; (iii) ne consegue che, essendo la donna ancora in vita al momento della cessazione del rapporto dell’ex coniuge, il diritto era già entrato nel suo patrimonio ed è stato trasmesso agli eredi, nonostante il decesso sia intervenuto prima del pagamento; (iv) il diritto alla quota di TFS ha natura patrimoniale e, se già sorto, è trasmissibile iure hereditatis agli eredi dell’ex coniuge avente diritto.