Periodo di prova – Sospensione – Legittimità delle clausole dei CCNL che attribuiscono rilevanza sos …
Periodo di prova – Sospensione – Legittimità delle clausole dei CCNL che attribuiscono rilevanza sospensiva del periodo di prova ai giorni di riposo settimanale – Sussiste
Corte di cassazione, sentenza 2 dicembre 2014 n. 25482
Abstract
Il C.C.N.L. per i dipendenti di pubblici esercizi stabilisce la durata del periodo di prova in giornate di effettiva prestazione lavorativa, escluse pertanto le giornate di assenza comunque motivate.
Commento
Diversamente, ove il contratto collettivo di settore nulla disponga al riguardo oppure adotti formule ambigue, la prevalente giurisprudenza di cassazione ritiene che nel periodo di prova vanno calcolate anche le giornate di assenza “normale” (riposi settimanali e festività), ma non le altre giornate di assenza. Nel caso esaminato dalla Corte, si trattava di una dipendente in prova in un pubblico esercizio, la quale, computando anche le ore eccedenti l’orario normale e i giorni di assenza per riposi e festività, riteneva di avere superato positivamente la prova e pertanto aveva impugnato il licenziamento comunicatole per mancato superamento della stessa. I giudici, interpretando viceversa la norma contrattuale collettiva nel senso indicato, hanno respinto la domanda.
Sezione: Rapporto di lavoro