Più possibilità, per le aziende oltre i 50 dipendenti, di assolvere all’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili
Legge n. 198 del 29 dicembre 2025, di conversione del decreto-legge n. 159 del 31 ottobre 2025
Con la conversione in legge del decreto-legge n. 159/2025, il legislatore è intervenuto in modo significativo sulla disciplina dell’obbligo di assunzione dei lavoratori con disabilità prevista dalla legge n. 68/1999, modificando in particolare le modalità con cui le imprese possono adempiere a tale obbligo. Le innovazioni più rilevanti sono state introdotte attraverso il nuovo articolo 14-bis del decreto e comportano un sensibile ampliamento degli strumenti alternativi all’assunzione diretta.
In base alla normativa previgente, i datori di lavoro con più di cinquanta dipendenti, tenuti a riservare il 7% dei propri posti di lavoro alle persone con disabilità, potevano coprire soltanto una quota molto limitata di tale obbligo – pari al 10% – mediante speciali convenzioni con cooperative sociali e imprese sociali, alle quali venivano affidate commesse di lavoro in cambio dell’assunzione dei lavoratori disabili. Questa percentuale viene ora innalzata in modo drastico fino al 60% dell’obbligo complessivo. D’ora in avanti, pertanto, un’impresa potrà soddisfare oltre la metà del proprio obbligo di assunzione senza procedere ad assunzioni dirette, ma affidandosi allo strumento delle convenzioni.
Parallelamente, il legislatore ha ampliato in modo rilevante il novero dei soggetti che possono partecipare a questo sistema. Oltre alle cooperative sociali e alle imprese sociali, vengono ora espressamente inclusi anche gli enti del Terzo Settore non commerciali e le società benefit, ai quali le aziende possono affidare commesse e che assumono direttamente i lavoratori con disabilità necessari a coprire la quota di riserva.
Una ulteriore innovazione introdotta alla normativa sul collocamento obbligatorio riguarda la possibilità di ricorrere al distacco dei lavoratori disabili. La nuova disciplina consente ai soggetti che assumono i lavoratori – cooperative, enti del Terzo Settore e società benefit – di metterli a disposizione di altre imprese per l’esecuzione delle commesse, purché tale possibilità sia prevista nella convenzione. In questo modo il lavoratore resta formalmente dipendente del soggetto che lo ha assunto, ma svolge concretamente la propria attività presso l’impresa che deve adempiere all’obbligo di assunzione, con una semplificazione significativa dei meccanismi organizzativi.