Procedimenti di valutazione comparativa nella PA e obbligo di astensione
Corte di cassazione, ordinanza 4 novembre 2025, n. 29094
Il tema posto in giudizio alla Corte era se il presidente di una commissione della PA che deve assegnare una posizione organizzativa abbia l’obbligo di astenersi nel caso in cui abbia rapporti personali (frequentazione abituale per giocare a tennis) extralavorativi con uno dei candidati (nel caso esaminato risultato assegnatario della P.O.). La Cassazione ricorda in proposito che nei procedimenti comparativi attivati nella P.A. in cui si adottano criteri selettivi, i principi di imparzialità e correttezza impongono l’osservanza delle regole sull’astensione di cui all’art. 51 c.p.c., compresa quella relativa all’ipotesi “atipica” delle gravi ragioni di convenienza (comma 2). Questa ricorre in caso di frequentazione abituale tra iil soggetto agente e l’interessato a un determinato beneficio oppure di un legame tra di essi di tale intensità da far ragionevolmente dubitare della serenità e imparzialità del giudizio. Nel caso esaminato, sulla base di tali principi, la Corte censura la mancata astensione del presidente della commissione aggiudicatrice, rilevando che era stato correttamente valorizzata nel giudizio di merito la frequentazione extra-lavorativa stabile (lo “spirito cameratesco” del praticare insieme uno sport per un periodo apprezzabile), ritenendola sufficiente a integrare una grave ragione di convenienza ai fini dell’astensione.