Prorogata a tutto il 2026 la possibilità di apporre causali individuali nei contratti a termine

9 Agosto 2025

Legge 8 agosto 2025 n. 118, di conversione del decreto-legge 30 giugno 2025 n. 95

Tipo di Atto: Normativa (leggi, decreti, etc.)

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025, la legge n. 118/2025 ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 95/2025 (cd. Decreto Omnibus).

Tra le novità introdotte in fase di conversione in legge si segnala, nell’ambito dei contratti di lavoro a tempo determinato, la proroga fino al 31 dicembre 2026 del termine entro il quale le parti individuali in un contratto di lavoro, in assenza di una disciplina della contrattazione collettiva applicabile al rapporto, possono continuare a definire in autonomia le causali che legittimano l’apposizione del termine oltre i 12 mesi ai contratti a termine, anche in somministrazione.

La regola generale, contenuta nell’articolo 19 del D.Lgs n. 81/2015, prevede che il contratto a termine (sia ordinario che a scopo di somministrazione) possa essere stipulato liberamente, senza necessità di indicare alcuna motivazione, per una durata massima di 12 mesi. Entro tale limite, anche proroghe e rinnovi restano liberi da obblighi di causale. Se però il rapporto supera la soglia dei 12 mesi, per scadenza iniziale o in virtù di proroghe o rinnovi, la situazione cambia: il contratto a termine potrà proseguire – fino a un massimo di 24 mesi – solo se ricorre una esigenza o causale prevista da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (ai sensi dell’art. 51 dello stesso D.Lgs n. 81/2015).

Il legislatore, consapevole del fatto che i contratti collettivi non sarebbero stati in grado di (o avrebbero inteso) recepire da subito questa nuova disciplina, ha introdotto e nel tempo prorogato una disciplina transitoria: inizialmente fino al 30 aprile 2024, in assenza di previsioni collettive, le parti individuali potevano indicare direttamente nel contratto le «esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva» che giustificavano la prosecuzione oltre i 12 mesi. La scadenza iniziale è stata via via prorogata, dapprima al 31 dicembre 2024 (con la legge n. 170/2023, di conversione del DL n. 132/2023), poi al 31 dicembre 2025 (con il DL n. 19/2024, convertito nella legge n. 56/2024) e ora fino al 31 dicembre 2026.