Pubblico impiego e riqualificazione del rapporto: la prescrizione dei crediti decorre in costanza di rapporto

26 Gennaio 2026

Corte di Cassazione, ordinanza 26 gennaio 2026, n. 1701

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Una dirigente medica aveva agito nei confronti di una ASL chiedendo la riqualificazione del rapporto di lavoro, formalmente regolato da una lunga sequenza di contratti di lavoro autonomo, come rapporto di lavoro subordinato e il pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo. I giudici di merito avevano accertato la natura subordinata del rapporto ed escluso la prescrizione dei crediti retributivi, ritenendo che il termine quinquennale decorresse solo dalla cessazione del rapporto, in applicazione del principio elaborato per il lavoro privato. La Cassazione, accogliendo il ricorso dell’ASL, osserva che: (i) la sospensione della prescrizione elaborata per il lavoro privato si fonda sull’esigenza di tutelare il lavoratore dal timore di perdere il posto o di subire ritorsioni, timore che non è configurabile nei confronti delle pubbliche amministrazioni, vincolate ai principi di legalità e soggette a specifiche responsabilità; (ii) la pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 63/1966 resta circoscritta ai rapporti di lavoro privati e non è estensibile all’impiego pubblico, come chiarito dalla successiva giurisprudenza costituzionale e di legittimità; (iii) ne consegue che, anche quando un rapporto formalmente autonomo venga successivamente riqualificato come subordinato, la prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego decorre in costanza di rapporto, trovando applicazione il principio generale secondo cui il termine inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.