Pubblico impiego e spese legali: il rimborso è escluso se il nominativo del difensore non è comunicato in anticipo all’amministrazione

9 Giugno 2025

Cassazione, ordinanza 9 giugno 2025, n. 15279

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

L’ex responsabile del settore economico-finanziario di un Comune siciliano aveva richiesto il rimborso delle spese legali sostenute a seguito di un procedimento penale a suo carico per condotte poste in essere nell’esercizio delle sue funzioni, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto. Tribunale e Corte d’appello avevano respinto la domanda, ritenendo che il diritto al rimborso fosse subordinato alla previa comunicazione all’ente del nominativo del difensore e al suo gradimento, come previsto dall’art. 28 del CCNL di comparto regioni e delle autonomie locali del 14 settembre 2000. La Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito, osservando che: (i) l’art. 39 L.R. Sicilia n. 145/80 (come interpretato dall’art. 24 L.R. n. 30/00) riconosce il diritto dei dipendenti e degli amministratori locali al rimborso delle spese legali in caso di esonero da responsabilità, senza aggiungere prescrizioni in ordine alla nomina del difensore, ma non esclude l’applicabilità della disciplina del CCNL di comparto; (ii) la normativa contrattuale (art. 28 CCNL 14.9.2000) impone all’ente di assumere a proprio carico le spese legali solo se il difensore è di comune gradimento, previa comunicazione del relativo nominativo sin dall’inizio del procedimento; (iii) in mancanza di tale comunicazione preventiva da parte del dipendente, l’amministrazione non è tenuta al rimborso, neppure in caso di assoluzione.