Ragioni della giusta causa di dimissioni dedotte anche solo nel giudizio
Corte di cassazione, ordinanza 27 aprile 2026, n. 11223
Nel giudizio, la Corte d’appello aveva ritenuto l’insussistenza della giusta causa di dimissioni di un agente, giudicando unicamente dei motivi indicati nell’atto di recesso e altri confermativi, dichiarando inammissibile la deduzione in giudizio di nuove ragioni. Cassando la decisione, la Corte, ricordato che al rapporto di agenzia è applicabile – sia pure con gli adattamenti richiesti dal tipo e dalle concrete circostanze operative – la disciplina di cui all’art. 2119 c.c., ribadisce che la necessità della contestazione immediata della giusta causa vale unicamente per il datore di lavoro e, nel rapporto di agenzia, per il preponente. Sicché l’agente, come il dipendente, rimane libero di illustrare solo in giudizio le ragioni che radicano la giusta causa delle sue dimissioni.