Rapporto di lavoro che prosegue in capo al cedente per illegittimità del trasferimento d’azienda: è dovuta la normale retribuzione, non il risarcimento

1 Luglio 2025

Tribunale di Milano, 1° luglio 2025

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Una volta accertata in sede giudiziale l’illegittimità del trasferimento d’azienda, l’obbligazione in capo al datore di lavoro (originario cedente) – che si rifiuti senza giustificato motivo di ripristinare il rapporto di lavoro – assume una natura pienamente retributiva: è infatti superata, fin dalla sentenza della Cassazione 3.7.2019, n. 17784, la precedente qualificazione in termini risarcitori. Proprio perché non si verte in un’ipotesi di risarcimento del danno per inadempimento, ma di mera esecuzione di un’obbligazione contrattuale, non è applicabile la regola della compensatio lucri cum damno, risultando irrilevante il fatto che il lavoratore abbia percepito la retribuzione per l’attività prestata in favore del cessionario.