Regime fiscale di favore per i lavoratori impatriati: applicabilità in caso di cambio residenza
Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 76 dell’11 marzo 2026
In tema di regime speciale per lavoratori impatriati, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 76/2026, ha chiarito che ciò che rileva ai fini dell’accesso al regime agevolato di maggior favore della tassazione del solo 10% del reddito, è il luogo di acquisizione della residenza al momento dell’impatrio e il suo permanere per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione. Il successivo trasferimento della residenza in un’altra regione preclude quindi la possibilità di applicare la detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90% fin dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia.
L’Agenzia, tuttavia, precisa che il contribuente potrà beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati nella misura ordinaria, applicando la detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 70% a partire dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia.