Reintegrazione e non solo indennità se nel licenziamento disciplinare manca la contestazione

1 Giugno 2026

Corte di cassazione, ordinanza 1° giugno 2026, n. 17208

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel giudizio di impugnazione dl un licenziamento disciplinare, il dipendente licenziato aveva sostenuto l’illegittimità del recesso, in quanto irrogato in assenza di una preventiva contestazione degli addebiti. Confermando la sentenza di merito che aveva reintegrato il dipendente, la Cassazione afferma che l’ipotesi considerata, debitamente accertata in fatto nel presente giudizio dai giudici di merito, comporta non la nullità del licenziamento per violazione dell’art. 7 S.L. con conseguente applicazione, nel regime di cui al D. Lgs. n. 23/2015, della sola tutela indennitaria, ma l’assoluta inesistenza del procedimento disciplinare e quindi, per analogia, l’inesistenza del fatto contestato, con conseguente applicazione della reintegrazione c. d. attenuata.