Reintegrazione piena e contributi pregressi: disciplina
Corte di Cassazione, ordinanza 30 marzo 2026, n. 7644
Un lavoratore addetto a mansioni svolte in ambito aeroportuale, illegittimamente licenziato e poi reintegrato con cinque mensilità di risarcimento danno (dopo quasi 10 anni dal recesso), aveva chiesto un ulteriore risarcimento per il mancato versamento dei contributi nel periodo intermedio. La Corte d’appello aveva escluso la responsabilità datoriale ritenendo che l’omissione contributiva fosse giustificata da un “factum principis” (revoca dell’autorizzazione all’accesso nell’area aeroportuale). La Cassazione, accogliendo il ricorso del lavoratore, afferma che: (i) in caso di reintegrazione, il rapporto di lavoro non si estingue e resta fermo l’obbligo contributivo, che sussiste anche in assenza di retribuzione e va parametrato alla retribuzione teoricamente dovuta; (ii) l’impossibilità della prestazione non imputabile al datore (c.d. factum principis) può escludere l’obbligo retributivo, ma non quello contributivo, salvo che sia prevista dal contratto collettivo (cui l’art. 1, comma 1 dl n. 338/1989 delega il compito di individuare la retribuzione su cui parametrare la contribuzione) come causa di sospensione del rapporto; (iii) in mancanza di tale previsione, l’obbligo contributivo permane.