Responsabilità datoriale dell’infortunio e concause patologiche naturali: irrilevanza
Corte di Cassazione, ordinanza 3 giugno 2026, n. 17754
La Corte d’appello aveva riconosciuto la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per l’infarto subito in servizio da un autista di linea, accertando condizioni di lavoro gravose come causa dell’evento ed escludendo che le pregresse condizioni patologiche del lavoratore potessero interrompere il nesso causale o giustificare una riduzione del risarcimento. La Cassazione rigetta il ricorso della società e osserva che: (i) la preesistenza di uno stato patologico del lavoratore costituisce una concausa naturale dell’evento dannoso e non interrompe il nesso eziologico, ove la condotta datoriale abbia avuto efficacia causale nella produzione del danno; (ii) una comparazione del grado di incidenza causale sull’infortunio è possibile, a norma dell’art. 1227 c.c., solo tra più comportamenti umani colpevoli, non tra condotta illecita e fattori naturali.