Retribuzione adeguata e prescrizione della stessa nel lavoro cooperativo
Corte di Cassazione, sentenza 10 dicembre 2025, n. 32123
Nella causa promossa da un socio lavoratore di cooperativa per rivendicare l’applicazione di un CCNL diverso ai fini retributivi, la Corte, ribadito che dopo la Costituzione al rapporto di lavoro è applicabile non il CCNL relativo all’attività svolta dall’imprenditore, ma quello stipulato dalle OOSS cui si aderisce e che, comunque, in caso di applicazione di un CCNL anomalo e deteriore, il lavoratore ha, ex art. 36 Cost.. sempre la possibilità di rivendicare un trattamento retributivo proporzionato e sufficiente, parametrato su di un CCNL pertinente rispetto all’attività svolta dall’impresa, afferma che (i) una tale richiesta è implicita nella domanda di applicazione di un CCNL diverso; (ii) per i soci-lavoratori, l’art. 3 l. 142/01 rafforza tale principio, imponendo un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione del settore o della categoria affine, costituente pertanto parametro vincolante per il giudizio di adeguatezza; (iii) sul piano processuale, la comparazione, in applicazione dell’art. 36 Cost., tra contratti collettivi è compito del giudice e non un onere del lavoratore: quest’ultimo deve allegare e provare solo fatti (mansioni svolte, quantità e qualità del lavoro, retribuzioni percepite), mentre spetta al giudice verificare se, sulla base di tali dati, il trattamento economico erogato soddisfi i criteri di proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro; (iv) sulla prescrizione, la Cassazione ribadisce che – dopo la riforma Fornero – il rapporto dei soci-lavoratori non è assistito da stabilità: i crediti retributivi non ancora prescritti alla data del 18 luglio 2012 (di entrata in vigore della riforma) iniziano a prescriversi solo dalla cessazione del rapporto.