Revoca delle dimissioni anche nel periodo di prova
Corte di Cassazione, ordinanza 11 settembre 2025, n. 24991
Un lavoratore, assunto in prova, aveva rassegnato le dimissioni, salvo poi revocarle entro sette giorni, come previsto dall’art. 26 d.lgs. 151/15, senza peraltro che la società desse seguito alla revoca. Nel giudizio conseguente la Cassazione, respingendo il ricorso della società avverso la sentenza d’appello favorevole al lavoratore, osserva che: (i) la ratio dell’art. 26, d.lgs. 151/15, volta a contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco e a garantire la genuinità della volontà del lavoratore, sarebbe frustrata se si escludessero dal suo ambito applicativo le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova; (ii) i commi 7 e 8-bis del medesimo articolo individuano espressamente alcune ipotesi derogatorie (lavoro domestico, dimissioni rese in sede protetta e rapporti con le pubbliche amministrazioni), che in quanto eccezioni rispetto alla regola generale vanno interpretate restrittivamente e non possono essere estese analogicamente al patto di prova; (iii) la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12 del 4 marzo 2016, invocata dalla società a sostegno della tesi opposta, non rileva in questa sede: le circolari ministeriali costituiscono infatti meri atti interni rivolti agli uffici e non hanno efficacia vincolante nei confronti dei cittadini; (iv) il dipendente ha diritto alla riassunzione in prova; (v) non può configurarsi un diritto al solo risarcimento del danno, poiché non si tratta di un recesso illegittimo, ma di una revoca che impedisce al recesso di produrre effetti.