Revoca delle dimissioni anche nel periodo di prova

11 Settembre 2025

Corte di Cassazione, ordinanza 11 settembre 2025, n. 24991

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un lavoratore, assunto in prova, aveva rassegnato le dimissioni, salvo poi revocarle entro sette giorni, come previsto dall’art. 26 d.lgs. 151/15, senza peraltro che la società desse seguito alla revoca. Nel giudizio conseguente la Cassazione, respingendo il ricorso della società avverso la sentenza d’appello favorevole al lavoratore, osserva che: (i) la ratio dell’art. 26, d.lgs. 151/15, volta a contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco e a garantire la genuinità della volontà del lavoratore, sarebbe frustrata se si escludessero dal suo ambito applicativo le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova; (ii) i commi 7 e 8-bis del medesimo articolo individuano espressamente alcune ipotesi derogatorie (lavoro domestico, dimissioni rese in sede protetta e rapporti con le pubbliche amministrazioni), che in quanto eccezioni rispetto alla regola generale vanno interpretate restrittivamente e non possono essere estese analogicamente al patto di prova; (iii) la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12 del 4 marzo 2016, invocata dalla società a sostegno della tesi opposta, non rileva in questa sede: le circolari ministeriali costituiscono infatti meri atti interni rivolti agli uffici e non hanno efficacia vincolante nei confronti dei cittadini; (iv) il dipendente ha diritto alla riassunzione in prova; (v) non può configurarsi un diritto al solo risarcimento del danno, poiché non si tratta di un recesso illegittimo, ma di una revoca che impedisce al recesso di produrre effetti.