Rientra tra gli accomodamenti ragionevoli il trasferimento della lavoratrice disabile presso una sede diversa e più vicina ai familiari
24 Febbraio 2026
Tribunale di Firenze, 24 febbraio 2026
Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito
Il Tribunale accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da una lavoratrice disabile e accerta il suo diritto a essere trasferita presso una diversa sede aziendale in un’altra regione, più vicina al luogo di residenza di alcuni familiari. Secondo il Giudice, tale forma di trasferimento rientra nella definizione di “accomodamenti ragionevoli”, che il datore di lavoro è tenuto ad adottare in favore di lavoratori disabili. Spetta al datore di lavoro provare che l’onere finanziario derivante dal trasferimento è sproporzionato: nella specie, non è stato ritenuto determinante il dato dell’andamento economico negativo della sede di destinazione del trasferimento.