Rito disciplinare “accelerato” e risultati della videosorveglianza nel corso di un’indagine penale
Corte di Cassazione, sentenza 16 dicembre 2025, n. 32835
In giudizio, la dipendente di un ente pubblico, licenziata per falsa attestazione della presenza in servizio, sulla base di condotte emerse nell’ambito di un procedimento penale, accertate tramite riprese video effettuate dalla polizia giudiziaria, sosteneva che l’ente fosse decaduto dal potere disciplinare, per la mancata attivazione del procedimento disciplinare “accelerato” previsto dall’art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 165/2001 anziché di quello ordinario. La Cassazione, nel rigettare il ricorso della lavoratrice, osserva che: (i) la disciplina del procedimento accelerato per falsa attestazione della presenza in servizio va letta in connessione con il sistema dei controlli a distanza disciplinato dall’art. 4 Stat. lav., come riformato dal d.lgs. n. 151/2015, che consente l’utilizzo di impianti audiovisivi installati dal datore di lavoro – previa procedura di accordo o autorizzazione – anche per finalità di tutela del patrimonio e per i c.d. controlli difensivi; (ii) tale cornice normativa presuppone però che l’attività di videosorveglianza sia riconducibile al datore di lavoro; (iii) l’attività di accertamento svolta dalla polizia giudiziaria mediante sistemi video nell’ambito di indagini penali è ontologicamente diversa, perché posta in essere da un soggetto terzo, per finalità di giustizia e all’insaputa del datore di lavoro; (iv) di conseguenza, le riprese effettuate dalla polizia giudiziaria non rientrano nella “videosorveglianza datoriale” che fonda l’operatività del procedimento disciplinare accelerato.