Rito Fornero anche alle impugnazioni in processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge Cartabia
Corte di cassazione, sentenza 30 aprile 2025, n. 11344
Un dipendente aveva impugnato il licenziamento col rito Fornero, ottenendo il rigetto della domanda, sia nella fase sommaria che in quella di opposizione. Intervenuta nel frattempo, dal 28 febbraio 2023, la legge Cartabia, che ha abrogato il rito Fornero, sostituendolo con misure di accelerazione del processo in cui è chiesta la reintegrazione nel posto di lavoro, il lavoratore aveva impugnato la decisione di primo grado nel termine di sei mesi previsto per il rito ordinario, ma il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine di trenta giorni prescritto dal rito Fornero. Sul ricorso per cassazione del lavoratore, la Corte, confermando la sentenza d’appello, afferma che, a norma della legge Cartabia, ai procedimenti sottoposti al rito Fornero, pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applica tale rito anche nella fase di impugnazione, essendo la relativa disciplina speciale abrogata unicamente con effetto per i processi istaurato dopo tale data.