Ritorsivo il licenziamento irrogato dal datore di lavoro al dipendente che aveva deposto quale teste a sfavore della posizione datoriale in altro processo: non basta a giustificarlo il fatto che il giudice non avesse ritenuto attendibile la deposizione
Tribunale di Nocera Inferiore, 20 novembre 2025
Il Tribunale ha dichiarato nullo il licenziamento disciplinare irrogato a un dipendente per presunta falsa testimonianza resa in un altro giudizio. Il Tribunale ha ritenuto insussistente la giusta causa in un caso in cui il giudice davanti al quale si era svolta la testimonianza l’aveva ritenuta non attendibile: per ritenere falsa la deposizione non è sufficiente che risulti la difformità tra quanto deposto e la realtà oggettiva come ricostruita in giudizio, ma deve essere provata la coscienza e volontà del lavoratore di deporre in difformità dal vero, ovvero l’elemento soggettivo del dolo. In assenza di ciò non si può escludere che la parte ricorrente possa aver riferito in buona fede quanto effettivamente rientrava nei suoi ricordi, specialmente in considerazione del fatto che la deposizione riguardava eventi avvenuti circa due anni prima. Di conseguenza, il licenziamento, motivato dalla testimonianza ritenuta falsa è stato dichiarato nullo in quanto ritorsivo.