Rivendica il salario dovuto e subisce il trasferimento poi un distacco con orario disagevole (5 ore di intervallo): confermata la nullità del licenziamento ritorsivo

2 Luglio 2025

Corte d’Appello di Napoli, 2 luglio 2025

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato a un lavoratore, accertandone la natura ritorsiva alla luce della sequenza degli avvenimenti che avevano interessato il rapporto di lavoro. Infatti, a seguito della rivendicazione salariale del ricorrente per l’orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualizzato, la società datrice aveva disposto, in rapida successione, dapprima, il trasferimento e, successivamente, il distacco del dipendente, imponendogli un orario di lavoro disagevole (caratterizzato da una pausa di ben 5 ore all’interno della medesima giornata lavorativa), fino ad avviare nei suoi confronti un procedimento disciplinare, conclusosi con il licenziamento per giusta causa. La Corte partenopea ha altresì confermato l’infondatezza della contestazione posta alla base del recesso, chiarendo che, posto che la patologia lamentata dal lavoratore era lo stato d’ansia, le attività contestate al lavoratore non soltanto non erano incompatibili con la patologia e non ne aggravano l’andamento, ma addirittura potevano contribuire a una sua ripresa.