Salva la legge regionale pugliese sulla soglia retributiva nei ccnl relativi ad appalti pubblici
Corte Costituzionale, sentenza 16 dicembre 2025, n. 188
Il Governo aveva impugnato per invasione della sfera di competenza statuale la disposizione della legge della Regione Puglia n. 30/2024 che impone alle stazioni appaltanti regionali (Regione ed enti strumentali) di verificare, nelle procedure di gara per appalti e concessioni, che il CCNL indicato preveda una soglia minima di nove euro l’ora (nel testo originario come “trattamento economico minimo”, poi come “retribuzione minima tabellare”). La Corte costituzionale dichiara le questioni inammissibili, osservando che: (i) la disciplina regionale non introduce un salario minimo “generale” imposto a tutti i rapporti di lavoro nel territorio, ma opera solo come criterio inserito nella documentazione di gara nell’ambito di appalti e concessioni regionali, cioè nel perimetro dei contratti pubblici, di competenza esclusiva della regione; (ii) i ricorsi del Governo sono costruiti su una prospettiva che tratta la norma come se avesse portata imperativa e diffusa sul mercato del lavoro, senza confrontarsi con lo specifico assetto di interessi proprio delle procedure di evidenza pubblica; (iii) per ciascuno dei parametri di propria competenza esclusiva evocati, il Governo non sviluppa una motivazione “calata” nel contesto delle gare, limitandosi ad affermazioni assertive (ad es. che l’ordinamento non prevede un salario minimo legale) senza spiegare in che modo, in questo particolare ambito, la soglia retributiva determinerebbe il dedotto contrasto costituzionale.