Senza convalida, provvisoriamente inefficace la risoluzione consensuale del rapporto

4 Giugno 2025

Corte di Cassazione, ordinanza 4 giugno 2025, n. 15006

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Come è noto, l’art. 4 comma 17 della legge n. 92/2012 (applicabile al tempo dei fatti) subordina l’efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro alla convalida delle stesse secondo le forme stabilite nei commi successivi. Nel giudizio in cui una giornalista aveva sostenuto l’attualità del proprio rapporto di lavoro con una società, i giudici di merito avevano respinto la domanda, ritenendo ormai intervenuta la risoluzione consensuale tacita del rapporto, non impedita dalle norme indicate, che, in particolare, al comma 22 non menzionano la risoluzione consensuale. La Cassazione cassa con rinvio la sentenza d’appello, osservando che: (i) la risoluzione consensuale del contratto di lavoro può avvenire anche in forma tacita, con comportamenti concludenti, salvo che una norma richieda espressamente la forma scritta ad substantiam; (ii) tuttavia, l’art. 4, co. 17-22, l. 92/12 ha introdotto specifiche formalità per l’efficacia sia delle dimissioni che delle risoluzioni consensuali; (iii) è vero che il co. 22 citato dalla corte d’appello disciplina la perdita definitiva di efficacia delle sole dimissioni non convalidate, ma ciò non esclude che, secondo i commi precedenti, anche l’efficacia della risoluzione consensuale sia subordinata alle procedure di convalida; (iv) deve pertanto concludersi che in mancanza di convalida, l’accordo di risoluzione – pur perfezionato tra le parti – non produce effetti immediati, ma si trova in una fase temporanea di quiescenza, in attesa della necessaria formalizzazione della convalida; (v) l’errore dei giudici di merito consiste dunque nell’aver escluso tale effetto sospensivo.