Sì all’esclusione dei dirigenti dal divieto di licenziamenti in periodo di “covid”

31 Luglio 2025

Corte costituzionale, sentenza 31 luglio 2025, n. 141

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

La legislazione emergenziale da Covid-19 sul “blocco dei licenziamenti” per ragioni economico-organizzative (dal 15 marzo 2020 al 31 gennaio 2021) aveva, secondo l’interpretazione dominante, escluso la categoria dei dirigenti dal divieto di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Facendo infatti riferimento all’art. 3 della l. n.604/1966, che non è applicabile ai dirigenti, le norme di legge succedutesi nel 2020 lasciavano fuori tale categoria dall’ambito della tutela. Con due ordinanze della Corte di cassazione e una della Corte d’appello di Catania è stata quindi sollevata la questione di costituzionalità, con riferimento all’art. 3 Cost., delle norme che sanciscono tale esclusione, ritenute irragionevoli per non ammettere i dirigenti al blocco dei licenziamenti individuali, concesso invece contraddittoriamente per i licenziamenti collettivi. La Corte ritiene infondata la questione così posta, soprattutto perché rispecchia il regime ordinario dei licenziamenti, la cui disciplina di quelli collettivi, a differenza di quella individuale, è stata estesa anche ai dirigenti. Conta anche il fatto che la categoria dei dirigenti veri e propri è molto diversa da quella degli altri dipendenti, godendo di poteri e di prerogative (i c.d. alter ego dell’imprenditore) ignoti agli altri e anche  per questo si ritiene non irragionevole il diverso trattamento di cui alle norme censurate, nel particolare contesto dell’emergenza epidemiologica, in cui il dovere di solidarietà sociale può anche portare al temporaneo sacrificio di alcuni a beneficio di altri maggiormente esposti.