Sicurezza sul lavoro: le responsabilità del committente e del proprietario

4 Giugno 2026

Corte di Cassazione penale, sentenza 4 giugno 2026, n. 20674

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte d’appello aveva condannato la comproprietaria di una villetta per l’infortunio mortale occorso a un lavoratore durante lavori di sistemazione del patio, ritenendo che anche lei avesse assunto la posizione di garanzia propria del committente, benché l’incarico fosse stato concretamente affidato dal marito, al quale la moglie aveva unicamente chiesto di provvedere. La Cassazione annulla senza rinvio la sentenza, affermando che: (i) obblighi prevenzionistici gravano sul committente, ossia sul soggetto che, anche se non proprietario del bene, affida i lavori mediante contratto d’opera o di appalto e si concretano nella responsabilità per la scelta dell’esecutore e per l’eventuale ingerenza nell’esecuzione del contratto; (ii) il proprietario non committente risponde solo se si ingerisce nell’esecuzione dell’opera; (iii) la sola qualità di comproprietaria dell’immobile non è quindi sufficiente a fondare una posizione di garanzia né la responsabilità penale per violazione della normativa antinfortunistica.