Smart working emergenziale: niente assenza ingiustificata se il lavoro agile era stato autorizzato di fatto

2 Luglio 2026

Corte di Cassazione, sentenza 2 luglio 2026, n. 22622

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un sales manager era stato licenziato per giusta causa per assenza ingiustificata in alcune giornate di novembre 2020; i giudici di merito avevano però accertato che, durante l’emergenza Covid, il lavoratore aveva svolto la prestazione in smart working con il consenso informale della società, annullando pertanto il licenziamento, con tutela meramente indennitaria. La Cassazione rigetta il ricorso della società e afferma che: (i) nel periodo emergenziale l’art. 90, co. 4, d.l. n. 34/20 consentiva ai datori di lavoro di applicare il lavoro agile anche in assenza dell’accordo individuale scritto previsto dalla l. n. 81/2017; (ii) la società che abbia consentito per mesi lo svolgimento della prestazione in smart working non può poi comunque invocare la mancata formalizzazione dell’accordo per qualificare come assenza ingiustificata la prestazione resa da remoto; (iii) accertato che il lavoratore aveva prestato attività in modalità agile, viene meno il fatto materiale dell’assenza ingiustificata.