Soci di cooperativa: non rilevano per valutare la sufficienza della retribuzione elementi quali gli scatti di anzianità e l’iscrizione a forme di assistenza sanitaria.
Corte d’Appello di Milano, 8 gennaio 2026
La Corte d’Appello conferma la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale aveva riconosciuto il diritto di un lavoratore socio di cooperativa di ricevere un trattamento salariale non inferiore a quello previsto per i dipendenti da proprietari di fabbricati, in luogo del CCNL Servizi Fiduciari applicato dalla società. Non rilevano, nella valutazione sulla sufficienza della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost., elementi fatti presenti dal datore di lavoro a sua difesa quali la percezione di scatti di anzianità e l’avvenuta iscrizione del lavoratore al fondo sanitario integrativo previsto dalla contrattazione collettiva. Secondo il Collegio, inoltre, in accordo con un recente orientamento di Cassazione, anche per i soci di cooperativa non decorre la prescrizione dei crediti di lavoro in corso di rapporto per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 n. 92.