Solo tutela indennitaria in caso di proroga ingiustificata del termine per il licenziamento disciplinare

27 Ottobre 2025

Corte di Cassazione, sentenza 27 ottobre 2025, n. 28366

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Prima della scadenza del termine di trenta giorni (dalle giustificazioni del dipendente) per adottare il licenziamento disciplinare (stabiliti dal CCNL applicabile a pena di accoglimento delle giustificazioni), il datore di lavoro aveva comunicato al destinatario delle contestazioni disciplinari di avvalersi di una proroga del termine, come previsto dal medesimo contratto collettivo, ma in assenza (accertata in giudizio) dei relativi presupposti. Nel giudizio conseguente, in cui il lavoratore aveva sostenuto la nullità del licenziamento per tardività e chiesto la reintegrazione, la Cassazione, respingendo il suo ricorso avverso il riconoscimento in appello della mera tutela indennitaria, osserva: (i) la violazione del termine per l’adozione del provvedimento disciplinare, stabilito dalla contrattazione collettiva, integra una violazione procedurale che comporta l’inefficacia del licenziamento ai sensi dell’art. 18, co. 6, St. lav., salvo che il ritardo sia tale da ledere in modo sostanziale il principio di tempestività, ingenerando nel dipendente il ragionevole convincimento dell’accoglimento delle giustificazioni (nel qual caso trova applicazione la tutela reintegratoria di cui al co. 4 dell’art. 18); ma una tale evenienza non si era però verificata nel caso concreto, avendo la comunicazione della proroga implicitamente avvertito il dipendente, ancor prima della scadenza del termine, che le giustificazioni non erano state accolte; (ii) d’altra parte, la comunicazione tempestiva di proroga, ancorché illegittima, aveva impedito il perfezionarsi della fattispecie legata al superamento del termine di 30 giorni La Corte accoglie invece il ricorso incidentale della società, di restituzione delle maggiori somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, ribadendo che il relativo diritto sorge automaticamente con la riforma o cassazione della sentenza impugnata, e che la relativa domanda può essere proposta in sede di appello.