Sospensione in CIGS anche di chi è distaccato presso altra impresa
Corte di cassazione, ordinanza 4 giugno 2026, n. 17966
L’INPS aveva annullato la contribuzione figurativa CIGS (nella specie, per crisi aziendale nell’editoria) di una dipendente, sostenendo che la Cassa integrazione non riguardi il personale, come l’interessata, distaccato presso altra impresa. Nel giudizio conseguente, la Cassazione ricorda che il distacco costituisce una misura nell’interesse del datore distaccante, che resta titolare del rapporto di lavoro e, in particolare, degli obblighi retributivo e contributivo. Ne consegue che non esiste alcuna incompatibilità tra CIG e distacco, ben potendo il datore di lavoro, nel quadro e nei limiti della procedura e salva la frode, esercitando prerogative e libertà riconosciutegli dall’art. 41 Cost., individuare quali attività e quali lavoratori sospendere, compresi quelli in distacco.